L'Abuso sessuale di minori e processo penale - Carta di noto

Redatta a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996 ed in vigore dal 6 marzo 1996

A conclusione del Congresso tenuto dall'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996, organizzato dall' avvocato Luisella de Cataldo Neuburger sul tema "Abuso sessuale di minori e processo penale" e' stata redatta ed approvata la carta di Noto.

Regole per l'esame per il minore in caso in Abuso sessuale

1) Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzabili.

2) All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.

3) In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi in membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del minore (compreso il presunto abusante).

Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza.

E' da considerarsi deontologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.

4) L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti.

Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti o del magistrato.

5) Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività' dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.

6) Nella comunicazione l'esperto deve:

a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità, del minore e la spontaneità della comunicazione;

b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che e' oggetto di indagini.

7) Nel caso di pluralità di esperti, e' opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore, in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino. 8) L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento. 9) Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati e' in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi quali, per esempio quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari. 10) I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili. 11) L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata a operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso e' trattato. 12) L'Assistenza psicologica prevista dall'articolo 609 del C.P. deve essere svolta da persona diversa del Consulente e non deve interferire in alcun modo con l'attività' dell'esperto. L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità' del minore assistito. 13) Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta. Auspicano inoltre che, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi di aggiornamento professionale permanente per l'intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.

 

 


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