Statuto

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita con sede legale ed amministrativa in città di Padova (PD) presso Claudio Fasola in via Paruta 8, l’Associazione Culturale denominata Associazione Italiana di Psicologia e Sociologia Interattivo-Cosrtuttivista - di seguito detta Associazione. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L’Associazione: svolge soltanto le attività indicate nel relativo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; non distribuisce utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente punto, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Obiettivi
L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo scientifico, culturale, formativo e operativo della Psicologia e della Sociologia. L'Associazione si propone di delineare, sostenere, garantire le prerogative culturali, scientifiche, deontologiche ed etiche attinenti al ruolo professionale dello psicologo e del sociologo. L’Associazione opera promuovendo, assistendo e partecipando ad esperienze di ogni ordine e grado operanti nel settore sociale, culturale e ricreativo ed in particolare ad attività tese a promuovere libertà, emancipazione e conoscenza in Persone, Famiglie, Gruppi e Comunità. L'Associazione può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento di tali scopi. L’Associazione si configura, utilizza e si adopera per lo sviluppo delle discipline psicologiche, sociologiche, giuridiche, antropologiche, filosofiche ed umanistiche in generale.

Art. 3 – Attività
L’Associazione per concorrere al raggiungimento delle proprie finalità organizza, svolge e favorisce le seguenti pratiche operative: Svolge attività didattica, editoriale ed informativa, di progettazione e realizzazione di ricerca scientifica e di intervento nel sociale attraverso l’istituzione di corsi, la conduzione di studi, la pubblicazione di articoli, saggi, elaborati e rassegne nelle forme classiche, multimediali ed elettroniche e adeguate prassi operative; Promuove, cura e realizza convegni, congressi, conferenze, simposi e manifestazioni strumentali alla divulgazione, al confronto, allo studio e alla messa in atto delle finalità dell’Associazione; Predispone metodologie di studio, di applicazione e di divulgazione tanto con i mezzi tradizionali che con le nuove tecnologie; Collabora e coordina Enti, Istituzioni, Terzo Settore ed Associazioni per la realizzazione di progetti mirati; Cura direttamente e indirettamente le procedure per beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione delle Istituzioni Locali, Regionali, Nazionali e Internazionali; Stabilisce contatti e collaborazioni partecipando ad ogni iniziativa atta a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi dei soci; contributi dei privati; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; introiti derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; attività secondarie. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vicepresidente, o in assenza dei quali dal Segretario.

Art. 5 - Soci – Diritti ed obblighi dei soci

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e competenti, secondo il parere del Consiglio, rispetto alle tematiche indicate negli obiettivi, ne condividono lo spirito e gli ideali: soci fondatori: persone che hanno partecipato alla fondazione della Associazione; soci sostenitori: persone o enti che sostengono economicamente l’Associazione attraverso una quota associativa o tramite finanziamenti superiori a tale quota; soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere simbolico e sono esonerati dal versamento di quote annuali; soci ordinari: persone o enti che sottoscrivono il programma dell’Associazione senza il versamento di alcun contributo economico. L'ammissione dei soci sostenitori ed ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, da potersi effettuare anche tramite mezzo informatico, dal Consiglio. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi dell'Associazione il Consiglio dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci fondatori e sostenitori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6 - Estinzione del rapporto associativo

Il rapporto associativo può estinguersi per le seguenti cause: recesso, sempre ammesso; esclusione del socio, che può essere disposta dal Consiglio in caso di: mancato pagamento della quota associativa; grave violazione delle norme del presente statuto e del regolamento; indegnità. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio ed ha efficacia immediata. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed è efficace dal giorno in cui è comunicato al socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea; il Consiglio; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere.

Art. 8 - Assemblea dei Soci: convocazione e funzionamento

L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e sostenitori dell’Associazione. Le delibere assembleari vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dello statuto possono essere respinte dal Consiglio o impugnate dai singoli soci assenti o dissenzienti, entro tre mesi dalla deliberazione. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata e riunirsi con cadenza annuale. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta 1/2 dei soci o 1/2 dei Consiglieri. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che può essere fatto anche mediante posta elettronica previo assenso del socio, deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo dei soci. Ogni socio dell’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio. Ad ogni socio non possono essere attribuite più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi  dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Con riferimento alle delibere di approvazione dei Regolamenti, di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, può essere disposta una terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente 1/3 dei soci, e le delibere sono validamente assunte se approvate dai 2/3 dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
 

Art. 9 - Assemblea dei Soci: attribuzioni

L'Assemblea: provvede alla nomina del Consiglio; definisce gli indirizzi generali dell’attività della Associazione; delibera sulle modifiche del presente Statuto; approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione; delibera su ogni altra materia posta alla sua attenzione dal Consiglio.

Art. 10 – Consiglio: composizione e funzionamento

Il Consiglio è costituito da 10 soci che vengono eletti dall’Assemblea in votazione segreta. Ogni Socio può esprimere 5 preferenze. Il Consiglio, entro un mese dall’elezione, deve esplicitare le linee programmatiche ricevute dall’Assemblea attraverso un documento che verrà inviato a tutti i Soci. Il mandato del Consiglio dura 1 anno. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto e le delibere vengono prese a maggioranza. I Consiglieri devono essere Soci fondatori o sostenitori, durano in carica per un anno. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio  viene nominato il primo dei non eletti. Il Consiglio  è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/2 dei consiglieri. La convocazione – fatta anche attraverso posta elettronica previo assenso del Consigliere – deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio  almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio  è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio  è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Le delibere del Consiglio  sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza relativa.

Art. 11 - Consiglio : attribuzioni

Al Consiglio  sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e il compimento di tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati da questo statuto alla competenza dell’Assemblea; la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; la predisposizione annuale del conto economico previsionale e del bilancio consuntivo; l’elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Associazione. Il Consiglio  può delegare tutte o talune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri, o ad un Comitato esecutivo composto da propri membri.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto, per un mandato annuale, dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, e, con i più ampi poteri di delega, esegue le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 13 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell’Associazione è eletto, per un mandato annuale, dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, e, con i più ampi poteri di delega, esegue le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio. Il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

Art. 14 – Il Segretario
Il Segretario ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;  provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; in caso di assenza o impedimento da parte del vice Presidente e del Presidente ne svolge le relative funzioni.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti: predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al Consiglio, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al Consiglio; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art. 16 - Rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere utilizzato secondo le disposizioni del Consiglio.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e si rinvia al Regolamento che deve essere redatto dal Consiglio  e approvato dall’Assemblea entro 180 giorni dalla costituzione dell’Associazione.